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Lo STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “Parenti delle Vittime Strage di Ustica APS”, con sede legale nel Comune di Bologna (BO) operante senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

L’Associazione è iscritta nell’elenco delle Associazioni delle Vittime del Terrorismo tenuto dal Quirinale, nonché firmato protocolli d’intesa con il Miur (Ministero dell’Istruzione e del Merito) e collabora con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione della Direttiva Renzi/Draghi. Una volta effettuata l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell’ente sarà Associazione “Parenti delle Vittime Strage di Ustica APS Ente del Terzo Settore” e dovrà essere utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato, l’Associazione si propone di:

  1. promuovere iniziative per la ricerca della verità sulla vicenda della Strage di Ustica e per partecipare alle azioni giudiziarie conseguenti;
  2. promuovere la Memoria con iniziative culturali, anche attraverso la partecipazione ad altri Enti con finalità culturali;
  3. collaborare con Enti, Istituzioni Culturali e Università per la ricerca storica sulla vicenda di Ustica e sul contesto nazionale e internazionale;
  4. curare collegamenti con il mondo della scuola per trasmettere conoscenza dei fatti e consapevolezza dei diritti alle giovani generazioni;
  5. promuovere attività di volontariato anche in collaborazione con altre Associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini

L’associazione, inoltre, potrà svolgere attività secondarie e strumentali che si considerano funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale. Queste ultime sono esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 3 Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 4 – Membri dell’Associazione

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

 

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessata entro 3o giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

 

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi 3 mesi dal sollecito;
  • per esclusione:

in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.

In caso arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’associazione;

In caso svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo. L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  • eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; si specifica che nel caso di associato minorenne, può partecipare alle assemblee e votare tramite il proprio genitore. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  • formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  • essere informati sull’attività associativa;
  • esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta. I soci sono tenuti a:
  • rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  • essere in regola con il versamento della quota associativa;
  • non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di Controllo (organo facoltativo art. 3o CTS).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 9 – L’Assemblea

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Nelle assemblee hanno diritto di voto altresì tutti gli associati minorenni per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

 

Art. 10 – Convocazione

L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione.

L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

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